Con il D.M. 28 dicembre 2018 sono state stabilite nuove modalità di pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Il provvedimento dispone in particolare che:
• il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
• l’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);
• gli interessati potranno pagare l’imposta di bollo mediante il servizio presente in un’area riservata del sito dell’Agenzia, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa;
• le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto in commento.
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