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Fattura elettronica, nuove modalità per il pagamento dell’imposta di bollo

Con il D.M. 28 dicembre 2018 sono state stabilite nuove modalità di pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Il provvedimento dispone in particolare che:
• il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
• l’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);
• gli interessati potranno pagare l’imposta di bollo mediante il servizio presente in un’area riservata del sito dell’Agenzia, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa;
• le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto in commento.

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