Decreto fiscale di accompagnamento alla legge di Bilancio 2020

Gli Indici di affidabilità fiscale e l’adeguamento per l’anno di imposta 2020

Ormai da alcuni anni sono stati introdotti gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una valutazione del grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta.
In estrema sintesi, gli ISA sono il risultato dalla media semplice di due indicatori:

  • Indicatori elementari di affidabilità;
  • Indicatori elementari di anomalia.

Il giudizio di sintesi sull’affidabilità fiscale del contribuente può variare da 1 a 10.

 

Regime premiale

I contribuenti che risultano “affidabili” hanno accesso a significativi benefici premiali, in relazione al punteggio ottenuto:

Affidabilità Regime premiale
³ 8 ·         Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2021.

·         Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50.000 euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo d’imposta 2022.

·         Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2020.

·         Esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2021, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2022 per un importo fino a 50.000 euro all’anno.

·         Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 per l’Iva.

³ 8,5 ·         Esclusione degli accertamenti induttivi basati sulle presunzioni semplici, di cui agli artt. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, e 54, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972
³ 9 ·         Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica.

·         Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

I dati che stanno alla base del calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale hanno origini diverse:

  • alcuni sono indicati direttamente dal contribuente in dichiarazione dei redditi;
  • altri, invece, devono elaborati dall’Amministrazione Finanziaria; il contribuente deve quindi “estrarli” dall’archivio dell’Anagrafe tributaria (tramite del cassetto fiscale o con conferimento di apposita delega all’intermediario abilitato) e importarli nella dichiarazione dei redditi.

Il contribuente deve dichiarare i dati degli ISA utilizzando la specifica modulistica ISA che costituisce parte integrante del modello REDDITI 2021.

 

Novità sull’applicazione degli ISA

Per l’esercizio 2020 gli ISA sono stati oggetti di un’importante revisione al fine di adeguare la metodologia di applicazione agli effetti prodotti dall’emergenza sanitaria da Covid-19, garantendo la loro corretta applicazione a un periodo d’imposta dove le conseguenze della crisi economica sono state particolarmente rilevanti.
I chiarimenti in merito all’applicazione degli ISA sono stati forniti dall’Agenzia Entrate con la Circolare 6/E del 4 giugno 2021.
Il documento spiega le attività di revisione straordinaria che l’Agenzia, in costante confronto con le Organizzazioni di categoria, ha realizzato su tutti gli Isa per adeguarli al meglio alle mutate condizioni economiche e dei mercati, investiti nel 2020 dagli effetti della pandemia.
La circolare elenca pertanto i nuovi correttivi che si applicano sull’analisi degli indicatori elementari di affidabilità e di quelli di anomalia, che tengono conto dell’effetto emergenza Covid-19 su grandezze e variabili, senza che siano necessarie informazioni ulteriori da parte del contribuente.
I nuovi correttivi sono i seguenti:

  • contrazione della produttività settoriale stimata;
  • giornate di chiusura disposte dai decreti che si sono succeduti nel corso del 2020 (differenziate per codice Ateco);
  • riduzione dei ricavi/compensi nel 2020 rispetto al 2019 riferita al singolo contribuente;
  • riduzione dei costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi nel 2020 rispetto al 2019 (per singolo contribuente);
  • variazione della forza lavoro dipendente sulla base dei dati del modello Uniemens (fonte INPS).

La circolare fornisce altresì chiarimenti sulle nuove cause di esclusione introdotte dai decreti ministeriali del 2 febbraio 2021 e del 30 aprile 2021. In particolare, sono esclusi dall’applicazione degli Isa 2021:

  • i contribuenti che hanno subito una diminuzione di ricavi e compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
  • i soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
  •  i soggetti che esercitano in maniera prevalente una delle attività economiche individuate da specifici codici attività.

Tuttavia, al fine di non compromettere la coerenza nella serie storica degli indicatori, dovranno comunque essere comunicati i dati economici, contabili e strutturali previsti dai modelli.
I contribuenti che beneficiano dell’esenzione restano automaticamente esclusi anche dall’accesso ai regimi premiali.
Si ricorda infine che un aspetto che l’Amministrazione finanziaria non ha affrontato è il rapporto fra peggioramento del risultato 2020 per effetto del Covid-19 e periodo non normale con relativa causa di esclusione, da sempre presente negli ISA (codice 4).
I soggetti interessati saranno piuttosto numerosi, dato che vi rientrano tutti coloro ai quali non si rende applicabile nessuna delle tre nuove cause di esclusione ma che comunque hanno subito dei danni rilevanti a causa della pandemia.

 

Adeguamento agli ISA

Rispetto agli studi di settore, anche in caso di voti molto bassi, non vi potrà mai essere un accertamento basato sui maggiori ricavi o compensi necessari al raggiungimento di un punteggio di affidabilità fiscale (oltre 6 su una scala di 10) poiché le risultanze negative dei punteggi ISA serviranno all’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza Fisco unicamente per le attività di analisi del rischio e selezione delle posizioni su cui concentrare la loro azione.
Qualora dall’applicazione degli ISA non si raggiunga il livello di affidabilità desiderato, al contribuente è comunque concessa la possibilità di adeguarsi in dichiarazione dei redditi, indicando degli ulteriori componenti positivi. Non è necessario ottenere il voto massimo di 10; è ammesso anche un adeguamento ad un voto intermedio.
L’adeguamento è ottenibile dichiarando ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale.

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