La bozza della legge di Bilancio 2019 prevede alcune importanti modifiche anche per quanto riguarda il regime forfettario previsto dalla legge n. 190/2014.
In primo luogo viene innalzato a 65.000 euro il limite massimo di ricavi/compensi percepibiliper poter usufruire del regime.
Tale limite si applicherà a tutte le tipologie di attività, laddove nel sistema vigente si applicano limiti differenziati a seconda del codice ATECO dell’attività svolta. Rimangono invece invariati i coefficienti di redditività utilizzati per calcolare l’imponibile da assoggettare all’imposta sostitutiva.
Nell’attuale versione della bozza è inoltre prevista la rimozione del limite:
- alle spese per i dipendenti (attualmente fissata a 5.000 euro);
- del costo dei beni strumentali posseduti (attualmente fissato a 20.000 euro);
- 30.000 euro per i redditi di lavoro dipendente o assimilato percepiti.
Viene però prevista l’inapplicabilità del regime se i soggetti che hanno percepito tali redditi esercitano l’attività d’impresa o lavoro autonomo prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dei due anni precedenti (o nei confronti di soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili).
È stata introdotta un’ulteriore causa di esclusione, rappresentata dalla contemporanea partecipazione a società personali o associazioni professionali, di cui all’art. 5, D.P.R. n. 917/1986, oppure in società a responsabilità limitatae associazioni in partecipazione; l’esclusione non è limitata alle società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai soci, di cui all’art. 116 del TUIR, ma alla generalità di tali soggetti collettivi.