Gli incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura contro il Coronavirus

La proroga del secondo acconto 2023

Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2024, in vigore dal 19 ottobre 2023 e da convertire entro il 17 dicembre 2023, all’art. 4 prevede che i soli contribuenti:

  • in possesso di partita IVA,
  • che esercitano l’attività in forma individuale (d’impresa, artisti e professionisti),
  • e che nell’anno 2022 hanno realizzato ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro,

potranno effettuare il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 entro il 16 gennaio 2024 (invece dell’originaria scadenza del 30 novembre 2023).
Rientrano nella possibilità di posticipo del versamento/rateizzazione anche le imposte sostitutive IRPEF, quali cedolare secca, imposte emergenti dal quadro LM (contribuenti in regime forfetario, di vantaggio), IVIE, IVAFE.
Gli stessi soggetti potranno inoltre rateizzare l’acconto dovuto fino a 5 rate mensili: la prima scadenza è fissata al 16 gennaio 2024 e le rate successive dovranno essere versate entro il 16 dei mesi successivi, fino a maggio.
Le scadenze di versamento potranno quindi essere:

  • 16 gennaio 2024, se si versa in un’unica soluzione;
  • 16 gennaio 2024, 16 febbraio 2024, 18 marzo 2024, 16 aprile 2024 e 16 maggio 2024, se si opta per le 5 rate (con interessi nella misura dello 0,33% mensile).

Resta confermata al 30 novembre 2023 la scadenza del versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti per la quota eccedente il minimale, come pure i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata e alle singole Casse Previdenziali autonome.

Come già anticipato, lo slittamento della scadenza e la possibilità di rateazione non riguarda tutte le persone fisiche. Continueranno a dover rispettare la scadenza del 30 novembre:

  • le persone fisiche titolari di partita IVA che nell’anno 2022 hanno dichiarato compensi o ricavi superiori a 170.000 euro;
  • le persone fisiche non titolari di partita IVA individuale;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali o non commerciali.

Attualmente sembrerebbero esclusi dal maggior termine anche i soci di società e associazioni il cui reddito viene imputato per trasparenza, con o senza partita IVA. La norma, nella sua formulazione attuale[1], non prevede però che l’esercizio dell’attività individuale debba essere “esclusivo” e pertanto si ritiene che possano beneficiare della proroga i contribuenti che, pur essendo soci di società di persone o associazioni professionali o società di capitali “trasparenti”, rispettino i requisiti indicati in premessa (e quindi siano titolari di partita IVA individuale con ricavi 2022 non superiori a 170.000 euro).

La nuova modalità deve ritenersi transitoria e vale per il solo periodo d’imposta 2023.

Oltre ai riflessi finanziari, lo slittamento della scadenza da novembre a gennaio permetterebbe ai contribuenti di rivedere eventualmente i conteggi di quanto dovuto, ricorrendo al metodo “previsionale”, ma potendo conoscere a quel punto l’effettivo risultato del periodo d’imposta.

Nonostante la scadenza del 30 novembre sia ormai prossima, restano però ancora diversi dubbi aperti:

  • l’art. 4 del D.L. n. 145/2023 fa riferimento alle persone fisiche “titolari di partita IVA” lasciando perplessità aperte per i contribuenti che avessero aperto o cessato la propria partita IVA nel 2022/2023;
  • non è inoltre chiaro cosa si intenda esattamente per “ricavi o compensi” del 2022, mancando un riferimento alla rilevanza di un eventuale adeguamento spontaneo finalizzato a migliorare il punteggio ISA;
  • poiché la norma fa riferimento al “secondo acconto” e non al “secondo o unico acconto”, sembrerebbe inoltre doversi dedurre che il rinvio a gennaio non sia consentito nel caso in cui il primo acconto non risultasse dovuto in quanto inferiore al minimo versabile.

[1] Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

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