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Le nuove regole del regime forfettario dal 2020

Il Ddl di Bilancio 2020 ha modificato, nell’attuale formulazione, non ancora definitiva, il regime forfettario agevolato, che già negli anni precedenti ha subito non poche modifiche. È l’art. 88 del Ddl quello dedicato al regime forfettario, con il quale viene abolita la flat tax al 20% per i redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro. Questa limitazione non è una novità ed era già stata ampiamente annunciata dal governo.

Con la nuova disposizione vengono inoltre inseriti due requisiti:

  • non aver conseguito ricavi o compensi per un importo superiore a 65.000 euro ragguagliato ad anno (così come è ora);
  • non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti, ecc. Questo “nuovo” requisito in realtà era già presente, ma con il limite di 5.000 euro, nella primissima versione del regime forfettario.

È prevista anche l’impossibilità di accesso o permanenza nel regime per “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (…) eccedenti l’importo di 30.000 euro”. La finalità dell’inserimento di questa causa ostativa è quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilate nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d’impresa, arti o professioni esercitate. Atteso il riferimento normativo ai redditi di cui agli articoli 49 e 50 TUIR, non rilevano gli utili attribuiti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), TUIR, i redditi di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 67, comma 1, lettera l), e i redditi percepiti a seguito della cessione di diritti d’autore. Si ritiene che la verifica della soglia citata debba valere anche in ipotesi di avvio dell’attività in regime forfetario nel corso dell’anno. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.Se tale previsione venisse confermata in sede di approvazione definitiva, verrebbe introdotto un vincolo che potenzialmente potrebbe impattare su un grande numero di “neo forfetari”, ovvero quei contribuenti che hanno aperto partita IVA in regime forfetario nel 2019 poiché in precedenza non potevano accedere al regime agevolato non tanto per questioni di fatturato, quanto per la compresenza di redditi di lavoro dipendente o pensione (tale vincolo era infatti presente nelle formulazioni precedenti della norma ed era poi stato eliminato).

Infine è stato previsto che il termine per l’accertamento è ridotto di un anno per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.

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