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Nuovi obblighi di fatturazione elettronica per i forfetari e soggetti minori

I soggetti interessati
L’art. 18 del D.L. n. 36/2022 (c.d. decreto “PNRR 2”) ha previsto l’obbligo, a partire dal 1° luglio 2022, di emettere la fattura in formato elettronico per i contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) ed in regime di vantaggio (art. 27, commi 1-2, D.L. n. 98/2011) che nell’anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.
Sono stati pertanto eliminati gli esoneri, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (con riferimento all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), in tema di fattura elettronica, previsti per i seguenti soggetti (cd. soggetti minori/in franchigia):

  • rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  • rientranti nel regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche), che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

A partire dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di emissione della fattura elettronica si estenderà anche ai minimi e forfetari con ricavi o compensi inferiori alla soglia di 25.000 euro.

 

Regime sanzionatorio
La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, nel caso di fattura immediata o entro il giorno 15 del mese successivo, nel caso di fattura differita) comporta, in primis, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ossia, per ciascuna violazione:

  • fra il 90 e il 180 per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro (comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);
  • da euro 250 a euro 2.000, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (ipotesi specificamente introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con decorrenza 1° gennaio 2016).

Trovano applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti individuati nell’art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione), e nell’art. 13 del medesimo decreto (cd. ravvedimento operoso).
Con riferimento specifico ai soggetti minori è stato stabilito che, in caso di tardiva/omessa fatturazione elettronica, sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997.
Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Per il terzo trimestre 2022, ossia nei primi tre mesi di obbligatorietà, non saranno applicate le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica se la stessa è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

La fatturazione estera
Con l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1° luglio 2022, i cosiddetti “soggetti minori” saranno tenuti a trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti non residenti. L’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs n. 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.

 

Natura dell’operazione e imposta di bollo
In fattura dovrà essere indicato il codice IVA N2.2 “Operazioni non soggette – altri casi” ed il riferimento normativo, che è “Operazione esclusa da IVA art. 1. c.54-89 L. 190/14” (per i forfetari) o “Operazione esclusa da IVA art. 27 c.1-2. DL 98/2011” (per i minimi).
Come per le fatture cartacee rimane l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo per importi superiori a 77,47 euro.
Trattandosi di fatture elettroniche non è più possibile l’apposizione fisica del bollo sulla fattura, che deve quindi essere assolto in modo “virtuale”, ossia versandolo con modello F24.
A tal fine in fattura va indicato nel campo della fattura elettronica “Bollo Virtuale” il valore “SI”, mentre l’importo del bollo si può indicare ma è facoltativo.
Come per le fatture cartacee, si può scegliere se addebitare o meno il bollo al cliente.
L’imposta di bollo sulle fatture emesse deve essere versata trimestralmente, entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla conclusione del trimestre (tranne che per il 2° trimestre, per il quale il termine è il 3° mese successivo) e quindi:

  • entro il 31 maggio, per il 1° trimestre
  • entro il 30 settembre, per il 2° trimestre
  • entro il 30 novembre, per il 3° trimestre
  • entro il 28 febbraio dell’anno successivo, per il 4° trimestre.

Per i primi due trimestri dell’anno solare è possibile posticipare il versamento in presenza delle seguenti condizioni:

  • se l’imposta dovuta per il 1° trimestre non supera i 250 euro, il termine di versamento di quest’ultima è il 30 settembre;
  • se l’imposta dovuta per i primi due trimestri non supera 250 euro, il termine di versamento per entrambi è il 30 novembre.

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In attesa che l’Agenzia delle Entrate fornisca maggiori chiarimenti sulla disciplina specifica, ricordiamo che le indicazioni fornite riguardano la disciplina generale.

Segnaliamo, per esempio, che i soggetti che trasmettono i dati al sistema tessera sanitaria hanno il divieto di emettere di fatturazione elettronica a prescindere dal regime adottato.

 

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