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Nuovo regime fiscale per lavoratori “impatriati”

Il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) prevede importanti nuove misure rafforzative del regime fiscale introdotto dall’art 16 del D.Lgs. n. 147/2015, applicabili ai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 1° gennaio 2020.

La percentuale di esenzione per il reddito prodotto in Italia viene portata al 70% . Inoltre, detta percentuale è innalzata al 90% per chi trasferisce la residenza nelle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

La Durata del beneficio è fissata in 5 anni. Sono inoltre state previste alcune ipotesi di estensione della durata, applicando l’agevolazione per ulteriori 5 anni.

L’agevolazione si rende applicabile ai contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’art 2 del TUIR e che:

  • non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti al trasferimento e che si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni, e;
  • svolgano attività lavorativa prevalentemente in territorio italiano.

Possono godere del beneficio i lavoratori dipendenti, gli autonomi e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente e a far data dal 1° gennaio 2020, i soggetti che avviano un’attività d’impresa in Italia.

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