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	<title>partite iva Archivi | Studio Ciccioriccio e Associati</title>
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	<description>Consulenza Societaria e Tributaria</description>
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	<title>partite iva Archivi | Studio Ciccioriccio e Associati</title>
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		<title>Cos’è e come funziona il Fondo garanzia PMI</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ciccioriccio e Associati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 09:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020 il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto liquidità), contenente misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di ... <a title="Cos’è e come funziona il Fondo garanzia PMI" class="read-more" href="https://ciccioriccioassociati.com/cose-e-come-funziona-il-fondo-garanzia-pmi/" aria-label="Per saperne di più su Cos’è e come funziona il Fondo garanzia PMI">Leggi tutto</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020 il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto liquidità), contenente misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.</p>
<p>Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche volte a favorire l’accesso al credito, il sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti.<br />
Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.<br />
In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.</p>
<p><span style="font-size: inherit; background-color: initial;">Per le </span><strong style="font-size: inherit; background-color: initial;">piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva</strong><span style="font-size: inherit; background-color: initial;">, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.<br />
</span><span style="font-size: inherit; background-color: initial;">Il decreto potenzia ulteriormente il </span><strong style="font-size: inherit; background-color: initial;">Fondo di Garanzia per le PMI</strong><span style="font-size: inherit; background-color: initial;">, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche </span><strong style="font-size: inherit; background-color: initial;">per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti</strong><span style="font-size: inherit; background-color: initial;">.</span></p>
<p>Con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 è stato ulteriormente finanziato il Fondo di Garanzia per le PMI, al fine di garantire anche alle aziende fino a 499 dipendenti e ai professionisti la liquidità necessaria alla ripartenza delle loro attività dopo l’emergenza Coronavirus.<br />
A fianco del potenziamento è inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo che, in estrema sintesi, agirà su tre direttrici principali:</p>
<ul>
<li><strong>garanzia al 100% per i prestiti fino al 25% dei ricavi dell’esercizio precedente e comunque entro il limite massimo di 25.000 euro</strong>, senza alcuna valutazione del merito di credito, alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, attestata da dichiarazione autocertificata, e in presenza di determinati requisiti;</li>
<li><strong>garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro</strong>, alle PMI con applicazione della valutazione del merito di credito, in presenza di determinati requisiti;</li>
<li><strong>garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro</strong>, con possibilità di arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi, in presenza di determinati requisiti.</li>
</ul>
<p><strong style="font-size: inherit; background-color: initial;">Fino al 31 dicembre 2020 la garanzia potrà essere concessa a titolo gratuito.<br />
</strong>La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti.<br />
Riducendo in modo significativo il livello di rischio in capo al soggetto finanziatore (la banca) la garanzia concessa dal Fondo consente al soggetto richiedente (l’impresa) un accesso agevolato al credito. Il Fondo non interviene quindi direttamente nel rapporto tra banca e cliente: tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti.<br />
Sulla parte garantita dal Fondo non possono essere richieste ed acquisite ulteriori garanzie reali, assicurative o bancarie.<br />
Tutti gli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato italiano. Quindi, anche in ipotesi di inadempimento del Fondo, il soggetto finanziatore che ha ottenuto ristoro dall’escussione della garanzia a causa dell’inadempimento o dell’incapienza del Fondo, potrà indirizzare la propria pretesa agendo direttamente contro le casse statali.</p>
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		<title>Emergenza Coronavirus: le misure del Decreto “Cura Italia”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ciccioriccio e Associati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 11:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[cura italia]]></category>
		<category><![CDATA[partite iva]]></category>
		<category><![CDATA[Sospensione cartelle]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>È entrato in vigore il 17 marzo scorso il Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), contenente misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e le imprese in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto è composto da oltre 100 articoli, che andremo prossimamente ad approfondire e ... <a title="Emergenza Coronavirus: le misure del Decreto “Cura Italia”" class="read-more" href="https://ciccioriccioassociati.com/emergenza-coronavirus-le-misure-del-decreto-cura-italia/" aria-label="Per saperne di più su Emergenza Coronavirus: le misure del Decreto “Cura Italia”">Leggi tutto</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>È entrato in vigore il 17 marzo scorso il Decreto “<strong>Cura Italia</strong>” (<a href="https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018">D.L. 17 marzo 2020, n. 18</a>), contenente misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e le imprese in conseguenza all’emergenza epidemiologica da <strong>Covid-19</strong>. Il decreto è composto da oltre 100 articoli, che andremo prossimamente ad approfondire e ad illustrarvi. In questa occasione segnaliamo alcune disposizioni che influiscono su adempimenti fiscali e scadenze di versamento, oggetto di sospensione.</p>
<p>Il Decreto prevede la <strong>sospensione dei soli adempimenti tributari</strong>, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, per il periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020 (rimanendo fermo quanto già previsto dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9 con riferimento ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020).<br />
Per quanto riguarda i versamenti:</p>
<ul>
<li>i titolari di partita Iva di minori dimensioni, individuati in base ai ricavi o ai compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, potranno non procedere ai versamenti in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi INAIL. Per i soggetti esercenti attività d&#8217;impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.<br />
I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</li>
<li>per gli altri soggetti, quelli individuati in base ai ricavi o ai compensi superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, il Decreto proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini di tutti i versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020;</li>
<li>per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa negli 11 comuni della c.d. “zona rossa”, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1 del D.M. 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.</li>
</ul>
<p>In favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, è prevista la possibilità di non assoggettare a ritenuta d’acconto i ricavi/compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti dovrà essere versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>
<p><strong>Disposizioni per i settori più danneggiati<br />
</strong>Il Decreto-legge estende ad ulteriori settori le agevolazioni previste dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9, che aveva sospeso fino al 30 aprile 2020, per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator, i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.<br />
La stessa sospensione si applica ora anche ai seguenti soggetti:</p>
<ol>
<li>associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;</li>
<li>soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;</li>
<li>soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;</li>
<li>soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</li>
<li>soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;</li>
<li>soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;</li>
<li>soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;</li>
<li>soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;</li>
<li>aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;</li>
<li>soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;</li>
<li>soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;</li>
<li>soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;</li>
<li>soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;</li>
<li>soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;</li>
<li>soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;</li>
<li>Onlus, OdV e Aps che esercitano in via esclusiva o principale attività di interesse generale (ex art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).</li>
</ol>
<p><strong>Sospensione cartelle e attività accertamento<br />
</strong>Il decreto sospende anche i termini delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi di Agenzia Entrate e enti previdenziali in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio. I relativi versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.<br />
Sono inoltre sospese le attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte dei vari enti impositori.</p>
<p>&nbsp;</p>
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