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Tregua fiscale: pubblicata la circolare “omnibus”

La legge di Bilancio 2023 ha previsto diverse norme che disciplinano la cosiddetta “tregua fiscale”.
L’Agenzia delle Entrate, dopo la circolare n. 1/E/2023, con la quale ha fornito i primi chiarimenti relativi alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, ha fornito ulteriori indicazioni in merito:

  • alla regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • al ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, all’adesione agevolata e alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Nella circolare sono forniti altresì chiarimenti in merito alla chiusura delle liti tributarie e alla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Regolarizzazione delle irregolarità formali – art. 1, commi 166-173, legge n. 197/2022

Possono essere oggetto di regolarizzazione le violazioni formali, commesse dalla generalità dei contribuenti, in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta, mediante versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni, che deve avvenire, al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024).
La circolare fornisce un elenco esemplificativo delle violazioni formali che rientrano nella definizione.
Non è possibile avvalersi della regolarizzazione con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, alle violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023, alla tardiva od omessa comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare dell’obbligo di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’IVIE e l’IVAFE. Tale esclusione vale anche per le violazioni dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1 del D.L. n. 167/1990 da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari.
Sono prorogati di due anni i termini di decadenza per la notifica dell’atto di contestazione o dell’atto di irrogazione della sanzione, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un PVC, a prescindere dalla circostanza che il contribuente destinatario dell’attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie – art. 1, commi 174-178, legge n. 197/2022

Prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti (dal 2016 in avanti).
Il ravvedimento speciale implica il pagamento di un 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o della prima rata entro il medesimo termine, nonché, entro quest’ultimo termine, con la rimozione delle irregolarità od omissioni ravvedute.
La circolare chiarisce che è possibile regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, non sono invece definibili le violazioni che possono essere rilevate ai sensi degli art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 (già definibili con la definizione agevolata degli avvisi bonari ex art. 1, commi 153-159), e le violazioni formali.
Il ravvedimento speciale non è esperibile per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, non incide sui ravvedimenti già effettuati al 1° gennaio 2023 e non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate.
È necessario che le violazioni “ravvedibili” non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Opera la normativa ordinaria del ravvedimento operoso e, quindi, per i versamenti è prevista l’utilizzabilità della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Adesione e definizione agevolate degli atti del procedimento di accertamento – art. 1, commi 179-185, legge n. 197/2022

Viene prevista la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Possono essere definiti gli accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio ex art. 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023 e gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora, alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili, o siano notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.
La definizione si perfeziona:

  • con riferimento agli atti del procedimento di adesione, con il pagamento dell’intero importo o della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo;
  • con riferimento agli avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché agli atti di recupero, con il pagamento entro il termine di presentazione del ricorso dell’importo dovuto ovvero della prima rata.

Il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di un 1/18.
La circolare precisa che rientrano nella definizione agevolata anche gli accertamenti notificati entro il 31 marzo 2023, dovuti al mancato perfezionamento dell’adesione, previamente attivata, a seguito di inviti emessi dall’ufficio e che l’acquiescenza (di cui al comma 180) sia preclusa in caso di accertamento notificato entro il 31 marzo 2023, cui ha fatto seguito un’adesione non perfezionata.
La circolare fornisce altresì chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie (commi 186-205), alla conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi 206-212), alla rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Cassazione (commi 213-218) e alla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi 219-221).

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