Assemblea societaria in audio-conferenza anche se Presidente e Segretario non sono nello stesso luogo

Assemblea societaria in audio-conferenza anche se Presidente e Segretario non sono nello stesso luogo

Con la Massima n. 187 dell’11 marzo 2020 la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha affrontato il tema dell’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, comma 4, c.c.).
Nella massima si legge che “L’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).
Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica”.
Ora, l’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto “Cura Italia”), ha espressamente previsto, ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, alcune semplificazioni per Spa, Sapa, Srl e società cooperative che, per lo svolgimento dell’assemblea, possono prevedere:

  • il voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie;
  • che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.;
  • la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Le Srl possono consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

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