Gli incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura contro il Coronavirus

Gli incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura contro il Coronavirus

L’art. 66 del D.L. n. 18/2020 prevede incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’Imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Le erogazioni liberali in denaro e in natura in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, e finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, sono invece integralmente deducibili dal reddito imponibile.
In particolare:

  • sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro;
  • i beni ceduti (sia beni merce sia beni ammortizzabili) non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Nel caso di erogazioni in natura, l’ammontare della deduzione spettante è determinato in base al valore normale del bene oggetto di donazione e quindi:

  • per i beni strumentali, l’erogazione in natura andrà valorizzata in base al valore fiscalmente riconosciuto del bene (costo storico al netto degli ammortamenti dedotti);
  • per i beni merce si dovrà invece tener conto del minore tra il valore normale di cui all’art. 9 Tuir e quello assunto ai fini della valorizzazione delle rimanenze di cui all’art. 92 Tuir.

In tutti i casi è necessario documentare correttamente l’operazione per non perdere i benefici fiscali.

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