BONUS CASA 2021

Bonus casa 2021: proroghe e novità in Legge di Bilancio

Ecco quali sono i bonus fiscali previsti per lavori in casa, fruibili nel 2021, e le novità che entrano in vigore con la nuova legge di Bilancio.

1. Superbonus 110%

Prorogato fino al 2022 invece il Superbonus, l’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile anche per il Superbonus, optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. a cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); di istituti di credito e intermediari finanziari. Tutti questi soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
La legge di bilancio 2021 ha esteso fino al 30 giugno 2022 la possibilità di fruire del Superbonus ma con delle deroghe. In particolare , i condomini che a giugno 2022 hanno fatto il 60% dei lavori possono concluderli entro il 31 dicembre 2022.
Le abitazioni unifamiliari e quelle con accesso autonomo devono chiudere i lavori a giugno 2022 mentre gli Iacp (case popolari) che a dicembre 2022 hanno completato il secondo stato di avanzamento dei lavori possono concludere entro giugno 2023.
Tra gli interventi che possono rientrare nel superbonus troviamo ora anche la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente e sono inclusi tra i beneficiari del superbonus 110% anche gli edifici privi di APE (attestato di prestazione energetica) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti), purché al termine dei lavori, anche in caso di demolizione e ricostruzione o ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
Infine il superbonus 110% si applicherà anche ai lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni e varrà anche per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti i sismi che si sono verificati dopo il 2008, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

2. Sismabonus

Per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 per interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%, da calcolare su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e fruibile in cinque rate annuali di pari importo.
Il sismabonus sale al 70%, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all’80%, se si passa a due classi di rischio inferiori.

3. Bonus facciate

Detrazione Irpef al 90% per le spese sostenute nel 2021 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.
Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

4. Bonus ristrutturazione: detrazione al 50%

Per chi volesse ristrutturare casa, fino al 31 dicembre 2021 si potrà fruire della detrazione Irpef al 50% con limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. La detrazione deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi e spalmata in 10 anni.
I lavori per i quali è ammessa la detrazione fiscale per ristrutturazione sono quelli di:

  • manutenzione ordinaria, intesi come “quegli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.”

Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.
I lavori di manutenzione ordinaria permettono di fruire della detrazione fiscale per la ristrutturazione edilizia al 50% fino al 31 dicembre 2021 e con importo massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare, se  realizzati su parti comuni di edifici residenziali o se rientrano in un intervento globale di ristrutturazione nel caso di singoli appartamenti. Così la tinteggiatura pareti e soffitti o la sostituzione di pavimenti, nonché il rifacimento di intonaci, sono lavori di manutenzione ordinaria che danno diritto al bonus del 50% se realizzati sulle parti comuni del condominio o se inseriti all’interno di una ristrutturazione per lavori su singoli appartamenti.

  • Manutenzione straordinaria, come ad esempio realizzazione, rifacimento integrale o integrazione di servizi igienico – sanitari; rifacimento o modifica integrale degli impianti anche con installazione di pannelli solari o fotovoltaici; rifacimento o nuova realizzazione di intonaci esterni; sostituzione di serramenti esterni, persiane, serrande, ecc., con altra tipologia di infissi differente per forma e materiali; realizzazione di cancellate, ringhiere, muri di cinta e recinzioni; apertura di nuove porte o finestre verso l’esterno ecc. Tali lavori permettono di godere della detrazione per ristrutturazione sia se realizzati su parti comuni di condominio sia su singoli appartamenti.
  • lavori finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;  apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;  porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;  apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento;  fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati e apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
  • interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, l’agevolazione compete per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano: l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti; il montaggio di vetri anti-infortunio e l’installazione del corrimano.

Tra gli adempimenti richiesti per avere la detrazione al 50% per la ristrutturazione, oltre a pagare i lavori con bonifico parlante, vanno trasmessi all’Enea i dati relativi ad alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati al risparmio energetico per i quali spetta la detrazione Irpef al 50%, nonché quelli relativa all’acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+ (A per i forni) che danno diritto al “bonus mobili”. L’invio va effettuato, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso un sito web dedicato.

5. Ecobonus: detrazione al 50 e al 65%

Finestre, schermature solari, impianti di climatizzazione invernale, micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, generatori d’aria calda a condensazione e pompa di calore sono i lavori che è possibile realizzare fruendo dell’ecobonus al 50 e al 65%, a seconda degli interventi, fino al 31 dicembre 2021.
In particolare la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari.
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Per tutti gli altri interventi di risparmio energetico la detrazione è al 65% fino al 31 dicembre 2021.
Per richiedere l’agevolazione è necessario essere in possesso dell’asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti, dell’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con modalità telematiche, proprio la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE).

6. Bonus mobili

Confermato per tutto il 2021 anche il bonus mobili, la detrazione Irpef al 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione va calcolata su un importo massimo di € 16.000,  comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Il bonus spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di:

  • mobili nuovi come cucine, letti, armadi, librerie, tavoli, sedie, comodini, credenze, ecc..
  • grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A o superiore per i forni e lavasciuga), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica come frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.  Tra i documenti da conservare per avere il bonus mobili abbiamo l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
La detrazione spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per avere l’agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

7. Bonus verde

Nel 2021 si potrà fruire anche del bonus verde, la detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese. Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

8. Bonus idrico

Il buono idrico da 1000 euro, fruibile entro il 31 dicembre 2021, sarà riconosciuto per le spese sostenute per:

  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramicacon volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
    la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
  • Oltre al bonus idrico è previsto anche un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute, fino all’importo complessivo massimo di 1000 euro per ogni unità immobiliare, per chi acquista sistemi di filtraggio per l’ acqua potabile al fine di razionalizzare l’uso e ridurre il consumo dell’acqua nelle bottiglie di plastica.

Cessione del credito o sconto in fattura

Anche nel 2021, chi sostiene spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus), di ristrutturazione, di risparmio energetico o ancora di recupero o restauro della facciata degli edifici (bonus facciate), potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

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