Il Decreto Sostegni nuovi contributi a fondo perduto e sospensione delle cartelle

Il “Decreto Sostegni” – nuovi contributi a fondo perduto e sospensione delle cartelle

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 70/2021, sono entrate in vigore il 23 marzo 2021 le disposizioni dell’atteso “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41). Il provvedimento, ultimo di una serie di decreti emergenziali, contiene ulteriori misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da Covid-19.

 

  1. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Tra le principali misure del decreto è previsto il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per professionisti e imprese che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi economica. In particolare, sono ammessi al contributo i soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, che abbiano subìto perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Non è previsto alcun riferimento all’attività esercitata (codici ATECO).

Soggetti beneficiari

I soggetti interessati sono quelli titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che:

  • svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto oppure,
  • producono reddito agrario ex art. 32 del Tuir.

Il contributo non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
  • ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto;
  • agli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
  • agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Il contributo è previsto anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento delle attività commerciali.

ATTENZIONE: La condizione per accedere al contributo è che l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. Rileva la data di effettuazione delle operazioni.

Per i soggetti che hanno aperto la propria posizione IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti.

Determinazione del contributo

Per il calcolo del contributo si applica una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi 2020:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 da 100 mila a 400mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.
Per il calcolo della media mensile, i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 dovranno considerare i mesi successivi a quello di attivazione della stessa.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo riconosciuto ammonta a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.

Erogazione del contributo

Il sostegno potrà essere erogato sotto forma di contributo oppure attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione F24.
La procedura per la richiesta sarà telematica e da presentare all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla messa a disposizione della stessa.
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento direttoriale n. 77923/2021, emanato il 23 marzo 2021, ha definito il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza.

ATTENZIONE: le istanze potranno essere presentate a partire dal 30 marzo ed entro il termine ultimo del 28 maggio 2021.

La trasmissione dell’istanza potrà avvenire esclusivamente in via telematica tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
L’amministrazione finanziaria effettuerà controlli incrociati con i dati già presenti in Anagrafe tributaria. Se i controlli saranno superati verrà accolta la richiesta. L’accoglimento o meno della domanda, con i relativi motivi di scarto, saranno disponibili nell’area riservata di Fatture e Corrispettivi – Contributo a fondo perduto.
A meno che non sia già intervenuto il mandato a pagamento è possibile presentare una nuova istanza, sostitutiva della precedente; se il mandato di pagamento è intervenuto è possibile presentare solo istanza di rinuncia (questa anche oltre il termine ultimo del 28 maggio 2021).
In termini di sanzioni e controlli si applica l’art. 25, commi da 9 a 14, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).
Si ricorda infine che è stato abrogato il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1, commi 14-bis e 14-ter, del Decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176) a favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

 

  1. CONDONO DELLE CARTELLE

È previsto lo stralcio automatico delle cartelle di pagamento in relazione ai singoli carichi di ammontare residuo sino a 5.000 euro (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi) consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. Non rileva quindi la data di notifica della cartella di pagamento ma il momento, antecedente, di consegna del ruolo ad opera dell’ente creditore.
Non rientrano nell’automatismo le riscossioni mediante ingiunzione fiscale, svolte in proprio dagli enti territoriali o mediante concessionario locale. Sono esclusi, come per l’art. 4 del D.L. n. 119/2018, anche i carichi inerenti a risorse proprie UE/IVA all’importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato.

ATTENZIONE: lo stralcio automatico riguarda solo i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, nell’anno 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.

Lo stralcio, questa volta, non avverrà in automatico, ma secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Sospensione versamenti, Rottamazione-ter, Saldo e stralcio e proroga dei termini di notifica delle cartelle

Il decreto “Sostegni” ha previsto la proroga dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

ATTENZIONE: i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 maggio 2021.

Sono stati inoltre differiti al 31 luglio 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate, in scadenza nel 2020, relative:

  • alla “rottamazione-ter” (artt. 3 e 5, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in Legge 17 dicembre 2018, n. 136);
  • al “saldo e stralcio” (art. 1, commi 190 e 193, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019).

Sono stati differiti al 30 novembre 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 relative:

  • alla “rottamazione-ter” (artt. 3 e 5, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in Legge 17 dicembre 2018, n. 136);
  • al “saldo e stralcio” (art. 1, commi 190 e 193 (l0002018123000145an0001a), Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di Bilancio 2019).
ATTENZIONE: si ricorda che i versamenti sono validi se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni.

Infine, con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione dei versamenti e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021, si dispone:

  • la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all’art. 19, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
  • la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse cartelle.

Le misure introdotte da questo ultimo Decreto emergenziale sono importanti e diverse. In questo approfondimento abbiamo riassunto in sintesi soltanto i provvedimenti principali.

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