IVA- La prova delle cessioni intracomunitarie - le novità dal 2020

La prova delle cessioni intracomunitarie: le novità dal 2020

Dal 1° gennaio 2020 è cambiata la disciplina delle prove documentali utili a dimostrare la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni destinati ad essere spediti o trasportati in uno Stato membro, per effetto delle modifiche recate dal Regolamento di esecuzione n. 2018/1912/UE del 4 dicembre 2018 al Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.
Ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui all’art. 138 della direttiva n. 2006/112/CE (non imponibilità IVA), si presume ora che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di uno dei casi seguenti:

  1. il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente;
  2. il venditore è in possesso di:
    1. una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l’indirizzo dell’acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente; e
    2. almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente. L’acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

Il citato paragrafo 3 prevede che siano accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:

  1. i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
  2. i documenti seguenti:
    1. una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
    2. documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
    3. una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Con Risposta ad interpello n. 117 del 23 aprile 2020, l’Agenzia Entrate ha chiarito che in caso di cessione di beni intracomunitari franco magazzino, con trasporto a cura dell’acquirente, possono costituire valida prova dell’avvenuta cessione:

  • la fattura di vendita;
  • il documento di trasporto (Cmr) firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta (o integrato dall’avvenuta ricezione dei beni nell’altro Stato Ue);
  • il documento bancario di pagamento;
  • la dichiarazione del cessionario che i beni sono arrivati nel Paese di destinazione;
  • gli elenchi Intrastat.

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