le novità introdotte dal Decreto Rilancio

Le principali novità introdotte dal “Decreto Rilancio”

  1. In vigore il Decreto Rilancio con misure per sanità, economia, lavoro e politiche sociali

(D.L. 19 maggio 2020 n. 34)
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, con applicazione immediata, il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, noto come “Decreto Rilancio”, che introduce ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarietà, l’organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

  1. Decreto Rilancio: per Pmi e autonomi danneggiati dal Covid-19 contributi a fondo perduto

(D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 25)
L’art. 25 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, interamente gestito dall’Agenzia delle Entrate, ai soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.
Il contributo è riconosciuto a due condizioni:

  • il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi o di ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a cinque milioni di euro;
  • il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (quindi riduzione di almeno un terzo). Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
  1. Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19

(D.L. 19 maggio 2020 n. 84)
L’art. 84 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha introdotto nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

  • Il bonus pari a 600 euro erogato per il mese di marzo di cui all’art. 27 (gestione separata), 28 (AGO) e 29 (lavoratori stagionali) del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia), convertito in legge n. 27/2020, è esteso anche per il mese di aprile 2020.
  • Per il mese di maggio, invece, è prevista un’indennità di 1.000 euro a favore dei liberi professionisti, se titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento, se iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ma solo se hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Tale riduzione viene verificata secondo il principio di cassa, quale la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Deve essere presentata all’Inps la domanda, nella quale si autocertifica il possesso dei requisiti richiesti; l’Inps comunica la richiesta all’Agenzia Entrate che, dopo aver effettuato i debiti riscontri, ne comunica l’esito all’Inps.
  • Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 di 1.000 euro.
  • Inoltre è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi privi di partita Iva che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro involontariamente, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.
  • Sono poi previste indennità anche per i lavoratori stagionali del turismo.
  1. Indennità a professionisti con casse di previdenza private

(D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 78)
All’art. 78 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) è stato previsto che ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità di 600 euro, riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • titolari di pensione.
  1. La sospensione dei versamenti disciplinata dal D.L. Rilancio

(D.L. 19 maggio 2020 n. 34, artt. 126 e 127)
A seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria il Decreto Rilancio, agli artt. 126 e 127, stabilisce che i versamenti che, per effetto del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità), sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio, potranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo.
Si tratta di quei versamenti che erano stati precedentemente individuati e in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile scorso, con ripresa dei pagamenti entro il 31 maggio 2020, appartenenti alle filiere maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria e dalle misure di contenimento, nonché delle imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro.
A questi si aggiungono quei soggetti che per effetto del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi scadenti ad aprile e maggio, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020. Si tratta in particolare dei contribuenti con ricavi o compensi fino a 50 milioni che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi superiore al 33 % e dei soggetti con ricavi o compensi superiori ai 50 milioni che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 %.

  1. Lo “sconto” IRAP previsto dal Decreto Rilancio

(D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 24)
È previsto dall’art. 24 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) che le imprese e i professionisti che hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 250 milioni di euro sono esonerati dal saldo IRAP per il periodo 2019 (periodo 2019/2020 per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare) e dal primo acconto per l’esercizio successivo (2020).
Il beneficio – seppure sia emerso qualche dubbio con riferimento all’effettiva cancellazione del primo acconto 2020, in considerazione del tenore letterale della norma che era contenuta nella bozza del Decreto – è costituito da una riduzione dell’imposta IRAP a titolo definitivo per gli esercizi 2019 e 2020. La disposizione è stata infatti riformulata e ha chiarito che l’acconto 2020 è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta, mentre rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
L’agevolazione si dovrebbe applicare con riferimento al primo acconto nella misura del 40% anche per i soggetti che applicano gli ISA, i quali a partire da quest’anno dovrebbero pagare il primo acconto nella misura del 50% come previsto dal D.L. n. 124/2019.
Sono escluse dal beneficio le pubbliche amministrazioni, le banche, gli altri intermediari finanziari e le imprese di assicurazione.
Sempre con riguardo agli acconti d’imposta relativi al periodo in corso si ricorda che il D.L. n. 23/2020 (“decreto liquidità” non ancora convertito in legge) favorisce l’utilizzo del metodo previsionale, statuendo che il versamento è considerato congruo se pari almeno all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto.

  1. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito

(D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 28)
All’art. 28 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) è disciplinato il credito d’imposta per le locazioni ad uso non abitativo.
In particolare, la norma prevede che alle imprese e ai professionisti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, leasing o concessione di immobili non abitativi destinati all’attività, relativamente alla parte commisurata ai mesi di marzo aprile e maggio (e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno) effettivamente pagata nel corso dell’anno 2020; la fruizione del credito spetta ai soggetti che hanno subito, mese per mese, una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Il credito d’imposta spetta, a prescindere dal volume d’affari registrato nel periodo precedente, alle strutture alberghiere e agrituristiche e spetta altresì agli enti non commerciali, agli ETS e agli enti religiosi riconosciuti anche per i canoni relativi agli immobili utilizzati nell’attività istituzionale.
Alle medesime condizioni spetta un credito d’imposta pari al 30% dei canoni di affitto d’azienda o relativi ad altri contratti complessi che abbiano al loro interno la disponibilità di un immobile non abitativo.
Il credito d’imposta, non cumulabile con quello previsto per il mese di marzo dal DL n. 18/2020, può essere utilizzato direttamente dal locatario, ceduto al locatore a fronte di uno sconto sul canone ovvero ceduto ad altri soggetti (ad es. banche) ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento ovvero in compensazione. Esso inoltre non concorre alla produzione del reddito o della base imponibile IRAP.
Le modalità di utilizzo saranno precisate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate.
Rispetto alla versione prevista dal decreto “Cura Italia”, il credito d’imposta per i canoni di locazione interessa una platea di soggetti molto più ampia.

  1. Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

(D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 120 e 121)
L’art. 120 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all’adeguamento degli ambienti, riconosce ai soggetti esercenti attività̀ d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (tipo bar e ristoranti) e agli Enti del terzo settore, un credito d’imposta in misura pari al 60 % delle spese per investimenti, per un massimo di 80.000 euro, sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (ad esempio, rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza, ecc.).
Il credito d’imposta è:

  • cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
  • utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021;
  • cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Seguirà Decreto ministeriale con le istruzioni applicative.
L’art. 121 prevede inoltre che per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione) ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l’importo sotto forma di credito d’imposta o trasformare il relativo importo in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti.

  1. Ecobonus e Sismabonus, aumenta la percentuale di detrazione

(D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 119)
L’art. 119 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha previsto l’incremento al 110% della detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo.
La medesima detrazione, fino ad un massimo di 48.000 euro, è prevista per interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati (efficienza energetica e sisma bonus).
Le agevolazioni sopra indicate si applicano agli interventi effettuati da:

  • persone fisiche, non nell’esercizio di imprese, arti o professioni, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  • condomìni;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La normativa è corposa e necessita della consulenza anche di tecnici specializzati per l’individuazione dei lavori che beneficiano delle agevolazioni e per il rilascio delle certificazioni necessarie.

  1. Le proroghe dei corrispettivi telematici

(D.L. 19 maggio 2020 n. 34, artt. 140 e 141)
Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede diverse proroghe in materia di corrispettivi telematici.
In primo luogo l’art. 140 prevede la proroga al 1° gennaio 2021 della moratoria delle sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Potranno usufruirne gli operatori che non saranno in grado di dotarsi, entro il 1° luglio 2020, di un registratore telematico oppure che non potranno utilizzare la specifica procedura web dell’Agenzia Entrate. Tali soggetti dovranno comunque emettere gli scontrini o le ricevute fiscali, registrando i corrispettivi ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972. Lo stesso articolo prevede inoltre la proroga – sempre al 1° gennaio 2021 – del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.
Con l’art. 141 viene inoltre rinviata al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore della “lotteria degli scontrini”, originariamente fissata per il 1° luglio 2020, che prevede la possibilità per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa o professione di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale, attraverso l’emissione di “biglietti” virtuali al momento dell’acquisto presso l’esercente.

NEWSLETTER

Seguici ed iscriviti alla nostra newsletter