La sospensione dei versamenti di aprile e maggio previsti dal “Decreto liquidità”

La sospensione dei versamenti di aprile e maggio previsti dal “Decreto liquidità”

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto liquidità”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 9 aprile, ha esteso la sospensione dei termini di versamento dell’IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi previdenziali, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.
La sospensione però non è generalizzata, ma subordinata ad una comprovata riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai corrispondenti periodi del precedente periodo di imposta.

Versamenti sospesi
Da un punto di vista oggettivo l’ambito di applicazione della sospensione rimane invariato.
Sono infatti sospesi i versamenti che riguardano le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), ivi comprese le addizionali IRPEF, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria e l’imposta sul valore aggiunto.
Devono quindi essere versate entro le scadenze previste dalla legge le altre imposte escluse dal beneficio come, ad esempio, le ritenute operate sui compensi professionali e sulle provvigioni corrisposte a rappresentanti ed agenti di commercio.

Periodo di sospensione
Sotto il profilo temporale la sospensione è stata estesa alle scadenze relative ai mesi di aprile e di maggio.

Soggetti interessati alla sospensione
Di più complicata analisi invece risulta l’ambito soggettivo dell’applicazione della sospensione: il contribuente deve dimostrare l’effettiva diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che si è verificata nei mesi di marzo e aprile dell’anno 2020. A tal fine il legislatore ha distinto i contribuenti in due fasce in base ai ricavi o i compensi, determinati con riferimento al periodo di imposta precedente. In particolare, è necessario distinguere:

  • i contribuenti i cui ricavi conseguiti o compensi percepiti nel periodo di imposta precedente non hanno superato il limite di 50 milioni di euro: la sospensione viene riconosciuta solo se il fatturato o i corrispettivi di marzo e aprile dell’anno 2020 sono diminuiti di almeno il 33% (rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d’imposta precedente);
  • i contribuenti che hanno superato la soglia di 50 milioni di euro: la sospensione viene riconosciuta solo se il fatturato o i corrispettivi di marzo e aprile dell’anno 2020 sono diminuiti di almeno il 50 per cento (rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d’imposta precedente).

Occorre poi rilevare due eccezioni:

  • i contribuenti che operano nei Comuni ubicati nelle province più danneggiate, cioè Piacenza, Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi: indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e dei compensi dell’anno precedente, possono fruire della sospensione dei versamenti IVA se la contrazione del fatturato o dei corrispettivi ha superato il 33%. Per queste realtà non occorre rilevare se il volume dei ricavi del periodo d’imposta precedente era superiore o inferiore a 50 milioni di euro, ma deve comunque essersi verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 33%;
  • i contribuenti che esercitano le attività riconducibili nelle filiere più danneggiate indicate dall’art. 8 del D.L. n. 9/2020 e integrate con il D.L. n. 18/2020. Si tratta, ad esempio, delle agenzie di viaggio, delle strutture turistico–ricettive, dei tour operator, dei gestori di palestre, impianti sportivi, guide turistiche, noleggiatori di mezzi di trasporto, etc. In tal caso i precedenti criteri applicati per verificare il diritto a fruire della sospensione dei tributi, concorrono con i nuovi.

Infatti, per tali soggetti, ancor prima dell’approvazione dell’ultimo decreto-legge del 6 aprile scorso, era prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi fino al 30 aprile. Conseguentemente, i tributi e i contributi in scadenza il 16 aprile prossimo, per questi soggetti sono sospesi automaticamente, senza dover fornire alcuna dimostrazione. Invece, per fruire della sospensione dell’imposta sul valore aggiunto, anch’essa in scadenza il 16 aprile, si dovrà dimostrare la riduzione del fatturato o dei corrispettivi di marzo 2020 su marzo 2019. Analogamente, con riferimento ai tributi in scadenza nel mese di maggio prossimo, sarà sempre necessario fornire la dimostrazione della riduzione delle entrate di aprile 2020 rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Ancora differente invece il quadro applicativo per le Federazioni e le società sportive dilettantistiche che, ancor prima dell’ultimo intervento normativo, già potevano fruire della sospensione dei termini per il versamento delle ritenute e dei contributi fino al 31 maggio prossimo.
Il predetto criterio continua a trovare applicazione senza dover dimostrare l’avvenuta riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai corrispondenti periodi del precedente anno 2019.
Invece, se i predetti soggetti intendono fruire della sospensione dell’IVA avente scadenza il 16 aprile e il 16 maggio dovranno dimostrare, come per ogni altro contribuente, la contrazione del fatturato o dei corrispettivi (nei mesi di marzo e aprile), nella misura almeno pari al 33 per cento.

La riduzione riguardante il mese di marzo 2020 (rispetto all’anno precedente), determina la sospensione dei termini per il versamento dei tributi in scadenza nel mese di aprile. Invece, la riduzione che si è verificata nel mese di aprile determina la sospensione dei tributi in scadenza nel mese di maggio.
La contrazione non deve necessariamente riguardare i due mesi contemporaneamente, potendosi verificare le predette condizioni per il solo mese di marzo o, viceversa, per il solo mese di aprile. In tal caso la sospensione dei termini riguarderà solo uno dei due periodi.

Per i contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità trimestrale la situazione si complica maggiormente e perde di coerenza. Infatti se il fatturato o i corrispettivi del mese di marzo 2020 sono diminuiti della percentuale prevista dalla legge, rispetto all’ammontare risultante dal corrispondente periodo dell’anno 2019, il contribuente potrà beneficiare della sospensione dei termini unicamente per il versamento delle ritenute in scadenza il 16 aprile 2020.
Invece, se la riduzione risulterà confermata anche nel successivo mese di aprile del 2020, potranno essere sospesi i termini in scadenza il 16 maggio prossimo relativi al versamento dell’IVA riguardante il periodo di liquidazione 1° gennaio-31 marzo 2020.

ATTENZIONE: I versamenti dei tributi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

In alternativa, la somma complessivamente dovuta potrà essere rateizzata fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Conseguentemente, nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di dilazionare i tributi in cinque rate, l’ultima avrà scadenza alla fine del mese di ottobre prossimo.

NEWSLETTER

Seguici ed iscriviti alla nostra newsletter