Le novità della legge di Bilancio 2020

Le novità della legge di Bilancio 2020

È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304 la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.

La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

Si illustrano, in estrema sintesi, le principali novità fiscali della legge di Bilancio.

Proroga dell’estromissione agevolata dei beni dell’impresa: è stata prevista una proroga alla possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere dall’impresa i beni immobili utilizzati nell’attività. Questi ultimi devono rientrare nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E (strumentali per natura e per destinazione) ed essere posseduti alla data del 31/10/2019. Inoltre l’imprenditore deve essere in attività al 1/1/2020.

L’estromissione, da effettuarsi entro il 31/5/2020, è tassata con un’imposta sostitutiva dell’8%, applicabile sulla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale del bene, determinato con criterio catastale. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021.

Rivalutazione dei beni: è stata prorogata la possibilità di rivalutare le partecipazioni in società non quotate e terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, con pagamento di un’imposta sostitutiva. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata fissata all’11%. Inoltre viene innalzata dal 20% al 26% l’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito applicabile alle plusvalenze conseguite in caso di cessione di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni.

I soggetti che redigono il bilancio d’esercizio e che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni iscritte al 31 dicembre 2018, pagando un’imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. È possibile inoltre affrancare il saldo attivo di rivalutazione pagando un’imposta sostitutiva di IRES e IRAP pari al 10%.

Le imposte sostitutive sono versate:

  • per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro, in un massimo di tre rate di pari importo. La prima rata va versata entro il termine previsto per saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Quelle successive scadono entro il termine rispettivamente previsto per il versamento saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi;
  • per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di sei rate di pari importo. La prima rata va versata entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. La seconda va versata entro il termine previsto per la seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Le altre scadono, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi e la seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi.

Unificazione IMU-TASI: è stata disposta l’unificazione dei tributi IMU e TASI. Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, ad eccezione dell’abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L’aliquota base è pari allo 0,86% (modificabile entro alcuni limiti con delibera comunale), la base imponibile è costituita dal valore degli immobili, determinato secondo le previgenti modalità previste per IMU e TASI. Sono previste esenzioni e riduzioni di aliquota o base imponibile per determinate fattispecie (ad esempio i fabbricati rurali).

Deducibilità IMU: oltre la riformulazione dell’IMU insieme alla TASI, è stata modificata la deducibilità IMU, relativa gli immobili strumentali, che per il periodo 2019, è stabilita nella misura del 50%. A decorrere dal 2020 e per il 2021 sarà invece pari al 60%, mentre l’intera deducibilità sarà operativa dal 2022.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo e innovazione: è stato introdotto un nuovo credito d’imposta, che dal 2020 sostituisce quello previsto dal D.L. n. 145/2013 e successive modificazioni (il quale rimane in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019). La nuova agevolazione si applica agli investimenti in ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica ed attività di design e ideazione estetica. Per ciascuna di queste categorie di investimenti la norma stabilisce le modalità di calcolo della base su cui calcolare il credito, riconosciuto nella misura:

  • del 12% della relativa base di calcolo, per le attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni di euro;
  • del 6% della relativa base di calcolo, per le attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
  • del 10% della relativa base di calcolo, per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico) per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
  • del 6% della relativa base di calcolo, per le attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Credito d’imposta industria 4.0: è stato introdotto un nuovo credito d’imposta, destinato a sostituire il superammortamento e l’iperammortamento. Possono accedervi le imprese residenti nel territorio dello stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Rientrano nell’agevolazione gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, oppure entro il 30 giugno 2021 se il relativo ordine è già stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020 e sono stati pagati acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.

Il credito d’imposta riconosciuto è pari:

  • al 6% del costo (nel caso di leasing, quello sostenuto dal locatore) fino a 2 milioni di euro;
  • al 40% del costo per la parte di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per la parte eccedente fino a 10 milioni di euro, nel caso di acquisto di beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (Allegato A Legge 232/2016);
  • al 15% del costo per i beni immateriali connessi ad investimenti in beni di cui al punto precedente, fino ad costo complessivo di 700.000 euro.

Il credito d’imposta non concorre a formare la base imponibile né per le imposte sul reddito né per l’IRAP.

Fringe benefits auto aziendali: è stabilita la modifica della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci.

Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020:

  • per i veicoli con CO2entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI;
  • per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%;
  • per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%);
  • per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%).

 

Abrogazione “Mini IRES” e reintroduzione dell’ACE: a decorrere dal periodo d’imposta 2019 viene abolita la “Mini IRES” e viene reintrodotta la disciplina ACE con un rendimento nozionale pari all’1,3%.

Regime forfetario: La legge di Bilancio abroga la flat tax originariamente prevista per coloro che conseguono ricavi superiori a 65.000 euro (di fatto mai entrata in vigore). Per quanto riguarda il regime forfetario applicabile ai soggetti con ricavi inferiori a 65.000 euro, la disciplina rimane pressoché invariata, ma vengono introdotti due nuovi requisiti:

  • non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per personale dipendente e lavoro accessorio;
  • non aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 49-50 TUIR) eccedenti l’importo di 30.000 euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Inoltre è previsto che in caso di adesione alla fatturazione elettronica i termini di decadenza dell’accertamento si riducono di un anno.

Tassazione buoni pasto: è stato introdotto un aumento della quota non imponibile per i buoni pasto emessi in formato elettronico (da 7 euro a 8 euro) accompagnato da una contemporanea riduzione della quota non imponibile per quelli emessi in formato diverso (da 5,29 euro a 4 euro).

IVIE ed IVAFE: A partire dal 2020 si estende l’ambito di applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE, che si applicheranno non solo alle persone fisiche ma anche agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR.

Detrazioni IRPEF: è stato stabilito che le detrazioni IRPEF spettano nell’intero importo se il reddito complessivo non supera i 120.000 euro. Se il reddito è superiore alla predetta soglia, le detrazioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze.

Le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui sono detraibili a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.

Tracciabilità spese detraibili: è stata introdotta una disposizione che subordina la detrazione del 19% per alcune spese (previste dall’art. 15 TUIR e da altre disposizioni) al pagamento delle stesse tramite strumenti tracciabili (quali bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). La disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Detrazione IRPEF spese veterinarie: dal 1° gennaio 2020 è modificata la detrazione IRPEF prevista per le spese veterinarie. In particolare è stato innalzato a 500 euro l’importo massimo detraibile delle spese veterinarie, sempre nella misura del 19% e limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.

Detrazioni fiscali edilizia: sono state confermate diverse detrazioni inerenti il settore dell’edilizia. In particolare:

  • Bonus facciate: detrazione del 90% dei costi sostenuti per il restauro e la manutenzione ordinaria delle facciate degli edifici;
  • Bonus ristrutturazioni: detrazione del 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie;
  • Bonus sisma: detrazione per le spese di messa in sicurezza e adeguamento antisismico degli immobili, variabile fino all’85% a seconda del livello di miglioramento della classe antisismica;
  • Bonus mobili: detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica A+ o superiori;
  • Ecobonus: detrazione al 50/65% prevista per l’efficientamento energetico, compresa la versione condominiale (pari al 70%-75%).

È stato inoltre confermato dal Decreto Milleproroghe (D.L. n. 162/2019 in attesa di conversione in legge) il Bonus Verde, previsto per la sistemazione a verde di aree scoperte private e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Sono state inoltre introdotte modifiche che stabiliscono:

  • la detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per interventi di acquisto e posa di finestre comprensive di infissi, schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione con efficienza almeno pari alla classe A;
  • l’esclusione della detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A;
  • l’abrogazione della norma introdotta dal Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che prevedeva la possibilità di chiedere l’anticipazione dell’ecobonus e del sismabonus al fornitore direttamente in fattura. Lo sconto in fattura sarà ammesso unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante “di primo livello”, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo di spesa pari o superiore a 200mila euro.

Cedolare secca sulle locazioni: è stabilito il blocco dell’aumento di 5 punti percentuali dell’aliquota della cedolare secca applicabile ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta intensità abitativa, che rimane pertanto confermata al 10%.

Web Tax: è stata introdotta un’imposta sui servizi digitali che entra in vigore dal 1° gennaio 2020 (senza la necessità di decreti attuativi). Essa consiste nell’applicazione di un’aliquota pari al 3% sui ricavi derivanti da:

  • veicolazione su una interfaccia digitale (es. sito internet, aggregatore di contenuti) di pubblicità mirata agli utenti;
  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale (es. social network, forum, servizi di messaggistica istantanea) che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
  • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

L’imposta si applica alle imprese che gestiscono piattaforme digitali con un fatturato pari ad almeno 750 milioni di euro e ricavi di 5,5 milioni di euro realizzati nel territorio dello Stato per servizi digitali. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell’imposta entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui i ricavi sono stati realizzati (16 febbraio 2021 per il primo anno di applicazione). I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno.

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