La legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) aveva apportato alcune novità in materia di termini di decadenza per l’accertamento in materia d’imposte dirette e IVA. A fronte dell’eliminazione del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di reati tributari, sono stati prolungati i termini di decadenza.
Se la dichiarazione dei redditi o Iva è stata regolarmente presentata, è stabilito che le rettifiche e gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (precedentemente era il quarto anno).
In caso invece di omessa presentazione della dichiarazione (o di presentazione di una dichiarazione nulla), l’avviso di accertamento dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (precedentemente era il quinto anno).
I nuovi termini di decadenza per l’accertamento si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, pertanto per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al 2016 rimangono invariati i termini di decadenza per l’accertamento previgenti.
Rammentiamo che il 31 dicembre 2019 sono scaduti i termini per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a:
- dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2016 e relative al 2015 per le attività di liquidazione automatica (36 bis, D.P.R. n. 600/1973);
- dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2015 e relative al 2014 per le attività di controllo formale (36 ter, D.P.R. n. 600/1973).
In caso di presentazione della dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, del D.P.R. n. 322/1998, ripartono i termini di decadenza dell’accertamento, a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione, sia per la dichiarazione integrativa a favore sia per la dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente. La riapertura dei termini di accertamento non è però generalizzata a tutti gli elementi della dichiarazione ma riguarda solo gli elementi oggetto dell’integrazione.